CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025-2026

E RAVVEDIMENTO SPECIALE 2019-2023

 

Accettazione della proposta entro il 30 settembre 2025

 

Al rientro dalle ferie, imprese e professionisti soggetti ISA, che hanno declinato la proposta di concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2024-2025, entro il 30 settembre 2025 sono chiamati a valutare se aderire alla proposta di CPB per il biennio 2025-2026, inviando il modello in via autonoma (ossia accompagnato dal solo frontespizio del modello Redditi), oppure unitamente all’intera dichiarazione trasmessa in via anticipata rispetto all’ordinario termine del 31 ottobre p.v.

 

I soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio d’imposta 2025-2026 possono beneficiare del ravvedimento “speciale”, ovvero una sanatoria su base volontaria per definire i conti con il Fisco, versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’Irap per le annualità dal 2019 al 2023.

 

Soggetti interessati

Per il biennio 2025 e 2026 possono accedere al Concordato Preventivo Biennale (CPB) solo i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti e professioni (individuali o societari) che applicano gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) per l’anno d’imposta 2024.

Ai contribuenti forfetari non è più consentito aderire al Concordato Preventivo Biennale (CPB) dal 1° gennaio 2025; dopo l’abrogazione degli artt. da 23 a 33 del D.Lgs. 13/2024, il 2024 resterà l’unico anno di applicazione, peraltro in forma sperimentale. I soggetti che sono usciti dal forfait perché nel 2024 hanno superato i 100.000 euro di ricavi/compensi, dovrebbero poter aderire al CPB 2025 – 2026 quali soggetti ISA.

Continuano a non essere interessati i contribuenti che applicano il regime dei minimi.

 

Effetti del concordato preventivo biennale 2025-2026

Il primo effetto in caso di adesione al CPB è che in caso di maggiori o minori redditi effettivi nel biennio del concordato, tali importi non rileveranno ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’Irap ma, al più, rileveranno solo ai fini Iva. Pertanto l’accettazione da parte del contribuente della proposta impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato.

L’accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui agli artt. 5 (redditi prodotti in forma associata), 115 e 116 Tuir (redditi prodotti in trasparenza fiscale), obbliga al rispetto della medesima anche i soci o gli associati.

Nei confronti dei contribuenti che aderiscono al CPB trovano applicazione una serie di vantaggi:

a) non possono essere effettuati gli accertamenti previsti dall’art. 39 del D.P.R. 600/1973: si tratta delle rettifiche analitiche, analitiche induttive (art. 39, co. 1, let. d) e induttive (art. 39, co. 2);

b) non rileva il risultato di affidabilità fiscale effettivamente conseguito dagli ISA, ma sono automaticamente riconosciuti i benefici premiali con il punteggio massimo di affidabilità fiscale (10/10), che sono:

1. esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle singole imposte dirette e all’Irap e non superiore a 70.000 euro annui per compensazioni o rimborso annuale del credito Iva;

2. esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione o rimborso del credito Iva infrannuale per un importo non superiore a 70mila euro annui, maturato nei primi tre trimestri;

3. esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;

4. esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici di cui all’art. 39, co. 1, let. d), secondo periodo, del D.P.R. 600/1973 e all’art. 54, co. 2, secondo periodo, del D.P.R. 633/1972;

5. anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi, che Iva;

6. esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 39 del D.P.R. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Il decreto correttivo ha previsto che sul maggior reddito concordato nel 2025 e 2026 rispetto al 2024, gli incrementi vengono tassati in maniera agevolata, con applicazione di un’imposta sostitutiva fino alla soglia di eccedenza di 85.000 euro, calcolata in misura percentuale, sulla base del risultato degli ISA per il 2024: del 10% se il punteggio era pari a superiore a 8; del 12% se inferiore a 8, ma pari o superiore a 6; del 15% se inferiore a 6. Sulla quota eccedente gli 85.000 euro si pagherà il 43% per i soggetti Irpef e il 24% per i soggetti Ires, fermo restando che il surplus del reddito effettivo rispetto a quello concordato resterà non imponibile.

In caso di perdite fiscali (pregresse riportate oppure derivanti da partecipazioni in società), queste possono essere utilizzate per abbattere il reddito concordato, fermo restando che il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro.

L’adesione al CPB non ha effetti sull’Iva e nei confronti dei contribuenti che vi aderiscono, il Fisco potrà comunque continuare ad effettuare gli accertamenti in materia di Iva.

Per i contributi Inps dovuti da artigiani/commercianti/gestione separata, rilevano i redditi da adesione al CPB e non quelli maggiori o minori conseguiti. Per le Casse di previdenza sembra valere la regola generale per cui se il reddito effettivo sarà inferiore a quello concordato, la contribuzione andrà assolta sulla base del reddito concordato; se il reddito effettivo supererà quello concordato, il contribuente potrà decidere se pagare i contributi sul reddito concordato (più basso) o su quello effettivo (più alto). Ogni Cassa potrà comunque assumere una decisione in autonomia.

Nei periodi oggetto di concordato, restano fermi gli ordinari obblighi fiscali, contabili e dichiarativi, come la presentazione dei modelli ISA.

A fronte di questi vantaggi è prevista l’intensificazione dell’attività di controllo nei confronti dei contribuenti che NON hanno aderito al concordato preventivo biennale o ne decadono.

 

Ravvedimento speciale 2019-2023

Si accede al ravvedimento speciale per anni dal 2019 al 2023 accettando il patto fiscale CPB per il biennio 2025-2026.

La sanatoria forfettizza l’integrazione del reddito (d’impresa o di lavoro autonomo) in una % variabile in funzione dell’affidabilità ISA del soggetto nelle annualità che intende bonificare; non è quindi tarato sulle aliquote effettive di tassazione (Irpef, addizionali, Ires), ma sull’incidenza di un’imposta sostitutiva predeterminata. La base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è data dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, al 2 agosto 2025, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:

·  5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;

·  10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;

·  20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;

·  30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;

·  40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;

·  50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

La base imponibile dell’Irap è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura di cui sopra.

Per le annualità 2019, 2022 e 2023, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è applicata con l’aliquota del:

·  10% se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;

·  12% se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 e inferiore a 8;

·  15% se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

Per le annualità 2019, 2022 e 2023, ai fini Irap l’imposta sostitutiva è pari al 3,9%. Limitatamente ai periodi di imposta 2020 e 2021, in ragione dell’emergenza Covid-19, le imposte sostitutive sono diminuite del 30%.

Sono interessati i contribuenti titolari di partita Iva che nel quinquennio 2019-2023 hanno applicato gli ISA o che hanno dichiarato una causa di esclusione:

a) correlata all’emergenza Covid-19 nei periodi da 2020-2021-2022;

b) per una situazione di “non normale svolgimento dell’attività” in un periodo del quinquennio 2019-2023;

c) hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati, in un periodo del quinquennio 2019-2023.

Per le annualità in cui sussistono tali circostanze, ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

·  la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è data dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, al 2 agosto 2025, per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%. L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando all’incremento l’aliquota del 12,5%;

·  la base imponibile dell’Irap è data dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%. L’imposta sostitutiva dell’Irap è determinata applicando all’incremento l’aliquota del 3,9%.

Le imposte sostitutive sono diminuite del 30%, a eccezione dell’ipotesi in cui il contribuente ha dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di 2 o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Il vantaggio attiene alla possibilità, a fronte del pagamento delle imposte sostitutive, di “blindare” il singolo periodo d’imposta da accertamenti; infatti, il perfezionamento del ravvedimento non permette agli uffici di procedere ad accertamenti ai fini dei redditi - art. 39 del D.P.R. 600/73 (accertamenti analitici, analitico-induttivi o induttivi puri), né ai fini Iva - art. 54, co. 2 del D.P.R. 633/72 (accertamenti analitico-induttivi ai fini Iva).

Il versamento dell’imposta sostitutiva da ravvedimento speciale andrà effettuato in un’unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026, oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di 10 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026.

Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di pvc o schemi di atto di accertamento, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

 

Termini e modalità di adesione

La comunicazione di adesione si manifesta presentando in anticipo il modello Redditi 2025 entro il 30/09/2025, compilando il quadro P del modello ISA, oppure separatamente, con distinto invio telematico, utilizzando comunque il frontespizio del modello Redditi, da effettuarsi sempre entro il termine del 30 settembre. In questo caso, il modello Redditi 2025 che verrà presentato entro il 31 ottobre 2025 non dovrà più contenere il modello ISA e né l’adesione al CPB 2025 – 2026, in quanto già comunicati.

Non sarà possibile aderire oltre la data del 30/09 con una dichiarazione integrativa o tardiva (nei 90 giorni successivi alla scadenza), mentre l’adesione sarà valida qualora venga manifestata con una dichiarazione correttiva nei termini - entro la scadenza del 30 settembre - interamente sostitutiva della precedente. Allo stesso modo è possibile revocare l’adesione al CPB fatta per il biennio 2025 – 2026 se entro il 30/09/25 viene presentata una comunicazione di revoca in via autonoma e non congiuntamente al modello Redditi.

 

Verifica e calcolo i Clienti dello Studio

Ai Clienti dello Studio sono già state verificate le condizioni di ammissibilità al concordato preventivo e sono già state inviate le proposte di adesione con i conteggi elaborati dall’Agenzia Entrate per il 2025-2026. Prossimamente comunicheremo anche gli importi per aderire al ravvedimento speciale 2019-2023.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.it

 

 

10/09/2025

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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